La Suprema Corte risolve il contrasto creatosi nella giurisprudenza di merito.
Come è noto, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010).
Tuttavia, il procedimento di mediazione non è obbligatorio e, pertanto, non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, tra gli altri: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino ….(continua)
Fonte http://www.condominioweb.com/il-pagamento-delle-quote-condominiali-e-il-decreto-ingiuntivo.12284#ixzz3uNEXzwiF
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