Ottenuta la rateazione, con il pagamento della prima rata, bisogna presentare un’istanza a Equitalia e poi depositare l’autorizzazione al PRA entro 60 giorni.
Grazie a una circolare interna emessa da Equitalia [1], chi ha subìto l’iscrizione del fermo auto (cosiddetto fermo amministrativo) può ottenerne la sospensione se ottiene, da Equitalia stessa, l’autorizzazione al pagamento dilazionato (cosiddetta rateazione).
Una volta pagata la prima rata, infatti, e dandone prova all’ufficio di Equitalia, si può presentare istanza di sospensione del fermo.
La sospensione può essere anche concessa nel caso in cui il contribuente presenti istanza di sospensione dell’esecuzione forzata ricorrendo una delle cause che vedremo, a breve, più avanti.
È in ultimo possibile ottenere la cancellazione se si dimostra che il mezzo è strumentale all’esercizio della propria attività lavorativa.
Ma procediamo con ordine. SOSPENSIONE FERMO AUTO PER RATEAZIONE La legge di riforma fiscale entrata in vigore nel mese di ottobre 2015 [2] ha disposto che l’autorizzazione fornita da Equitalia al …..-(continua)
Sorgente: Fermo auto Equitalia: come ottenere sospensione e cancellazione